786/2016/R/EEL
VERIFICHE SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA
Il 22 dicembre 2016 è stata pubblicata dall'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, lA Delibera 786/2016/R/EEL.
Di seguito una sintesi della delibera, in particolare per quanto
riguarda le verifiche delle protezioni di interfaccia degli impianti di
produzione.
Le verifiche periodiche previste per le protezioni di interfaccia di impianti di potenza superiore a 11,08 kW e connessi alle reti sia BT che MT
Le prime verifiche di cui al comma 2.1 successive all'entrata in vigore della presente deliberazione sono effettuate:
a) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall'1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
b) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall'1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l'ultima data tra:
i. il 31 marzo 2018;
ii. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
iii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione;
c) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e
bassa tensione entrati in esercizio dall'1 gennaio 2010 fino al 30
giugno 2012, entro l'ultima data tra:
i. il 31 dicembre 2017;
ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione;
d) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e
bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro
l'ultima data tra:
i. il 30 settembre 2017;
ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione.
Qualora
le verifiche periodiche non vengono effettuate, il gestore di rete,
durante il primo mese successivo alla scadenza, invia un sellecito
tramite il portale informatico previsto dal TICA, oppure tramite posta
elettronica
certificata o
una raccomandata A/R.
Nel caso in cui i soggetti interessati non adepiono
entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore di rete informa
il GSE che provvede a sospendere l'erogazione degli incentivi qualora
previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove
presenti.